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Società Scientifica Italiana di Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine
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Chi siamo
Organi di governo (2023-2025)

Presidente


Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione a tutti gli effetti di legge. Viene eletto dall'assemblea, tra i soci di diritto. Ha un mandato biennale rinnovabile una sola volta.

Presidente: Prof. Nicola Bonora, Ordinario di Costruzione di Macchine, Università degli Studi Di Cassino e del Lazio Meridionale.
Vicepresidente: Prof. Aurelio Somà, Politecnico di Torino.

Consiglio Direttivo


Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'associazione. Stabilisce le linee di indirizzo generali. E' formato dal Presidente, dal Coordinatore Scientifico ed otto componenti. Partecipa, senza diritto di voto, il Segretario con la funzione di verbalizzante.
Il Consiglio Direttivo attualmente in carica è composto da:

      • Filippo Cianetti, Università degli Studi di Perugia
      • Cristiana Delprete,  Politecnico di Torino
      • Francesco Frendo, Università degli Studi di Pisa
      • Mario Guagliano, Politecnico di Milano
      • Giovanni Meneghetti, Università degli Studi di Padova
      • Giuseppe Mirone, Università degli Studi di Catania
      • Alessandro Pirondi, Università degli Studi di Parma
      • Leonardo Pagnotta, Università degli Studi della Calabria
      Consiglio Scientifico


      E' l'organo che sovraintende alle attività culturali dell'associazione, le promuove e le cura in armonia generale con le linee generali di indirizzo del Consiglio Direttivo. E' composto dal Presidente e da sei componenti tra cui viene eletto il Coordinatore Scientifico. Il Consiglio Scientifico attualmente in carica è composta da:

      • Prof. Umberto Galietti, Coordinatore Scientifico
      • Prof. Gabriele Arcidiacono, Coordinatore Scientifico con delega ai rapporti istituzionali, Università degli Studi "G. MARCONI"
      • Prof. Aurelio Somà, Politecnico di Torino
      • Prof. Enrico Armentani, Università degli Studi Federico II"
      • Prof. Vigilio Fontanari, Università degli Studi di Trento
      • Prof. Davide Castagnetti, Università degli Studi di Modena e Reggio

      Tesoriere: Prof. Paolo Livieri, Università di Ferrara, Segretario: Prof. Luca Cortese, Università di Roma "La Sapienza"
      Assemblea


      L'assemblea è costituita dai Soci Ordinari e di Diritto. Elegge il presidente e i rappresentati agli organi di governo, approva i redinconti annuali, approva i regolamenti e le modifiche di statuto, delibera in merito all'esclusione dei Soci e allo scioglimento dell'associazione.
      STATUTO

      ART. 1 – (Denominazione e sede)
      1.1. È costituita, nel rispetto dell’art. 36 e sgg. del Codice Civile l’associazione denominata: “Società Scientifica Italiana di Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine”, Ente del Terzo Settore (ETS), individuata di seguito con l’acronimo “AIAS” con sede presso l’Università degli Studi della Calabria, Via Pietro Bucci,  87036 Arcavacata di Rende (CS).
      1.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

      ART. 2 – (Finalità)
      2.1. L’associazione AIAS è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione scientifica e culturale.
      2.2. L’associazione AIAS si propone:
      a. di promuovere, diffondere e sviluppare le tematiche inerenti all’area culturale della Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine.
      b. di offrirsi come interlocutore istituzionale in rappresentanza dei docenti e dei ricercatori del settore scientifico disciplinare ING-IND/14;
      c. di promuovere la ricerca scientifica e la pratica didattica dell’area culturale in ambito universitario e professionale;
      d. di attuare strategie di sviluppo in favore dei docenti e dei ricercatori del settore scientifico disciplinare ING-IND/14 presso le diverse sedi universitarie;
      e. di favorire le attività a supporto del trasferimento tecnologico e ogni azione utile allo sviluppo tecnico-scientifico, economico e sociale del Paese;
      2.3. Per perseguire gli scopi sociali, in particolare, l’AIAS si propone:
      a. di organizzare con cadenza annuale il convegno scientifico AIAS;  
      b. di organizzare, sponsorizzare, patrocinare altri eventi culturali quali: altri convegni, seminari, giornate tematiche, corsi brevi, workshop, ecc.;
      c. di favorire le interazioni con gli altri settori della Meccanica e, più in generale, con le altre componenti dell’Ingegneria e del mondo accademico e della ricerca anche industriale;
      d. di contribuire allo sviluppo e alla stesura di norme tecniche, collaborando con gli enti nazionali e sovranazionali preposti;
      e. di disseminare le conoscenze tramite: la pubblicazione di testi tecnico-scientifici, la produzione di notiziari inerenti le attività dell’AIAS e del settore scientifico disciplinare ING-IND/14 anche a mezzo del proprio sito web istituzionale;
      f. di promuovere e mantenere rapporti di collaborazione con altre associazioni italiane e straniere aventi analoghi interessi culturali e finalità.

      ART. 3 – (Soci)
      3.1. Possono essere soci, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nel presente statuto, intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale e accettano i regolamenti dell’AIAS.
      3.2. Possono chiedere di essere ammessi come soci, mediante inoltro di domanda scritta: le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età, le persone giuridiche e le associazioni di fatto. Nella domanda di ammissione, il richiedente deve indicare le proprie complete generalità e dichiarare l’impegno a rispettare lo statuto e i regolamenti dell’AIAS.
      3.3. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego deve essere motivato in forma scritta.
      3.4. Sono previste 4 categorie di soci:
      a. “Soci di diritto”: i Docenti e i Ricercatori, anche in quiescenza, afferenti o che hanno afferito nella loro carriera accademica al settore scientifico disciplinare ING-IND/14;
      b. “Soci ordinari”: tutti coloro che hanno interessi scientifici e culturali sulle tematiche che sono nelle finalità dell’AIAS;
      c. “Soci onorari”: persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’AIAS.
      3.5. Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa annualmente stabilita dall’Assemblea.
      3.6. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
      3.7. La quota associativa non è trasmissibile. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

      ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)
      4.1. I soci sono tenuti a osservare le disposizioni riportate nel presente statuto, nei regolamenti nonché nelle direttive e nelle deliberazioni che, in conformità con le disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'associazione.
      4.2. I soci hanno diritto di eleggere gli organi dell’associazione e di essere eletti negli stessi. I requisiti richiesti per l’eleggibilità nei diversi organi è stabilità nel Regolamento Generale.
      4.3. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata per conto dell’AIAS e preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo.
      4.4. I soci devono versare la quota associativa nei termini stabiliti.
      4.5. I soci svolgono attività nell’AIAS in modo prevalentemente personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

      ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)
      5.1. La qualità di socio si perde per:
      a. Decesso.
      b. Mancato pagamento della quota associativa: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi due mesi dal mancato versamento della quota associativa annuale.
      c. Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso per dimissioni avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
      d. Espulsione: qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo o per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o dai Regolamenti, il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile, su richiesta dello stesso. Al socio è concessa la possibilità di appello entro 30 giorni all’Assemblea dell’AIAS. È comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.
      5.2. I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'AIAS non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'AIAS stessa.

      ART. 6 – (Organi dell’associazione)
      6.1. Gli organi dell’AIAS sono:
      a. L’Assemblea dei soci;
      b. Il Consiglio Scientifico;
      c. Il Consiglio Direttivo;
      d. Il Presidente

      6.2. A supporto degli organi sono previste inoltre le seguenti cariche:
      a. Il vice Presidente
      b. Il Coordinatore Scientifico
      c. Il Segretario
      d. Il Tesoriere
      e. Il Responsabile del sito web

      6.3. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

      ART. 7 – (Assemblea)
      7.1. L’Assemblea, quando regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, benché assenti o dissenzienti. L'Assemblea è il massimo organo deliberante.
      7.2. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
      7.3. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avviene almeno 8 giorni prima della data in cui è indetta mediante pubblicazione sul sito web dell’AIAS e contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta elettronica. Nella convocazione dell’Assemblea ordinaria devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L'Assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell’AIAS, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell’AIAS che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi dell’art. 8.
      7.4. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima della data in cui è indetta mediante pubblicazione sul sito web dell'AIAS e contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta elettronica. Nella convocazione dell’Assemblea straordinaria devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello Statuto, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’AIAS, scioglimento dell’AIAS e modalità di liquidazione.
      7.5. L’Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei soci.
      7.6. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il versamento della quota associativa.
      7.7. Non sono ammesse deleghe.

      ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)
      8.1. L’Assemblea deve:
      a. approvare i bilanci consuntivo e preventivo;
      b. fissare l’importo della quota associativa annuale;
      c. determinare le linee programmatiche generali delle attività dell’AIAS;
      d. approvare regolamenti o loro modifiche;
      e. deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla espulsione di soci;
      f. eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Consiglio Scientifico;
      g. deliberare su quant’altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

      ART. 9 – (Validità delle Assemblee)
      9.1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell’articolo 21 del codice civile)  e, in seconda convocazione, anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.
      9.2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 dei soci aventi diritto di voto (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell’articolo 21 del codice civile)  e, in seconda convocazione, anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea straordinaria delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti a esclusione degli argomenti di cui al punto 9.4. Ogni socio ha diritto a un voto.
      9.3. Il voto è palese con esclusione delle deliberazioni riguardanti giudizi sulle persone e sulla qualità delle persone, o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
      9.4. Per modificare lo Statuto e per deliberare su trasformazione/scioglimento dell'AIAS e la devoluzione del suo patrimonio è richiesta la convocazione dell’Assemblea straordinaria e il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti.
      9.5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’AIAS o, in sua assenza, dal vice Presidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

      ART. 10 – (Verbalizzazione)
      10.1. Le funzioni di verbalizzatore per l’Assemblea sono svolte dal Segretario dell'AIAS  o, in caso di suo impedimento, da un socio nominato dall'Assemblea.
      10.2. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell’Assemblea dopo che sono state apposte le firme.

      ART. 11 – (Consiglio Direttivo)
      11.1. Il Consiglio Direttivo è composto da dieci membri eletti dall’Assemblea tra i soci. Fanno parte del Consiglio direttivo il Presidente e il Coordinatore Scientifico. Alle riunioni del consiglio direttivo possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, il Segretario con funzione verbalizzante e il Tesoriere.
      11.2. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’AIAS, nonché i bilanci consuntivo e preventivo.
      11.3. Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Vice Presidente scelto tra gli eletti per il consiglio stesso, nonché, tra i soci di diritto: il Segretario, il Tesoriere e il Responsabile per il sito Web dell’AIAS (Web Master)
      11.4. Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. È facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare regolamenti che, conformandosi alle norme del presente Statuto, potranno definire gli aspetti pratici e specifici della vita dell'AIAS.
      11.5. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
      11.6. In caso di defezione di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirlo per cooptazione con il socio non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti per la carica in oggetto nelle ultime elezioni; in caso di rinuncia, si procede in ordine decrescente fino all’esaurimento della lista dei votati. In mancanza, il Consiglio Direttivo procede con la cooptazione diretta tra i soci di diritto dell’AIAS. I nuovi consiglieri scadono insieme ai componenti che sono in carica all'atto della loro nomina. Inoltre, anche se rimasti in carica per un tempo inferiore alla durata nominale del mandato, la loro presenza nel Consiglio è considerata in relazione ai vincoli di rieleggibilità (due mandati consecutivi). Se nel mandato risultano complessivamente mancanti più di metà dei consiglieri, il Presidente dell’AIAS deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni di tutti gli organi.
      11.7. Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta il Presidente ne ravveda l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Per le normali convocazioni, ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato con un preavviso di 24 ore. La convocazione può essere effettuata a mezzo: lettera raccomandata o lettera da consegnare a mano, oppure via posta elettronica, anche non certificata, purché su indirizzo istituzionale. La convocazione dovrà riportare, oltre alla data e al luogo, gli argomenti all'ordine del giorno.
      11.8. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'AIAS, in caso di sua assenza, dal vice Presidente, in caso di sua assenza, dal Coordinatore Scientifico e, in caso di assenza anche di quest’ultimo, da altro membro del Consiglio Direttivo scelto dal Consiglio stesso in base alla maggiore anzianità di partecipazione all'AIAS. Le funzioni di verbalizzatore sono svolte, di norma, dal Segretario dell'AIAS, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza, in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio; nel caso in cui la deliberazione sia assunta da due soli membri è necessaria l’unanimità. Delle deliberazioni stesse sarà redatto un verbale sottoscritto da chi presiede il Consiglio e dal verbalizzatore.

      ART.12 – (Consiglio Scientifico)
      12.1. Il Consiglio Scientifico è composto dal Presidente dell’AIAS e da sei membri eletti dall’Assemblea tra i soci. Su invito del Coordinatore Scientifico, possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario dell’AIAS con funzione di verbalizzatore e il Tesoriere.
      12.2. Il Consiglio Scientifico sovraintende alle attività culturali dell'AIAS, le promuove e le cura, in armonia con le linee generali di indirizzo definite dal Consiglio Direttivo.
      12.3. Il Consiglio Scientifico nomina, su proposta del Presidente, il Coordinatore Scientifico.
      12.4. Il Coordinatore Scientifico:
      a. coordina il Consiglio Scientifico e ne mette in atto le deliberazioni;
      b. promuove e organizza gli eventi culturali dell’AIAS;
      c. redige la relazione annuale sulle attività culturali dell’AIAS e la presenta al Consiglio Direttivo;
      12.5. Il Consiglio Scientifico può attribuire a uno o più soci, o a gruppi di lavoro, i compiti di progettare e di organizzare specifici eventi con lo svolgimento delle relative attività di servizio.
      12.6. Il Consiglio Scientifico dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
      12.7. Se vengono a mancare uno o più consiglieri scientifici, il Consiglio Scientifico provvede a sostituirli per cooptazione con il socio non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti per la carica in oggetto nelle ultime elezioni; in caso di rinuncia si procede in ordine decrescente fino all’esaurimento della lista dei votati. In mancanza, il Consiglio Scientifico procede con la cooptazione diretta tra i soci dell’AIAS. I nuovi consiglieri scadono insieme ai componenti che sono in carica all'atto della loro nomina. Inoltre, anche se rimasti in carica per un tempo inferiore alla durata nominale del mandato, la loro presenza nel Consiglio Scientifico è considerata in relazione ai vincoli di rieleggibilità (due mandati consecutivi). Se nel biennio del mandato risultano complessivamente mancanti più di metà dei consiglieri, il Presidente dell’AIAS deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni di tutti gli organi.
      12.8. Il Consiglio Scientifico si riunisce su invito del Coordinatore Scientifico ogni qualvolta il Coordinatore Scientifico ne ravveda l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta il Presidente dell’AIAS o almeno due componenti del Consiglio Direttivo o del Consiglio Scientifico. Ogni membro del Consiglio Scientifico dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Scientifico potrà essere convocato con un preavviso di 24 ore. La convocazione della riunione può essere effettuata a mezzo posta elettronica, anche non certificata, purché su indirizzo istituzionale. La convocazione dovrà riportare, oltre alla data e al luogo, gli argomenti all'ordine del giorno.
      12.9. Per la validità della riunione del Consiglio Scientifico è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica dello stesso. La riunione è presieduta dal Coordinatore Scientifico o, in caso di sua assenza dal Presidente, o in assenza di quest’ultimo, da altro membro del Consiglio Scientifico scelto, dal Consiglio stesso, sulla base della maggiore anzianità di partecipazione all'AIAS. Le funzioni di verbalizzante sono di norma svolte dal Segretario dell'AIAS o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio; nel caso in cui la deliberazione sia assunta da due soli membri è necessaria l’unanimità. Delle deliberazioni stesse sarà redatto un verbale sottoscritto da chi presiedé il Consiglio e dal verbalizzatore.

      ART. 13 – (Presidente)
      13.1. Il Presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica due anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’AIAS nei confronti dei terzi e, di norma, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci.
      13.2. Il Presidente assume, nell’interesse dell’AIAS tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza; in tali circostanze il Presidente si obbliga a riferirne al Consiglio stesso in occasione della prima riunione utile.
      13.3. Il Presidente ha i poteri della gestione ordinaria dell’AIAS. In particolare, compete al Presidente:
      a. predisporre le linee generali del programma delle attività annuali e a medio termine dell’AIAS;
      b. redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell'AIAS;
      c. vigilare sulle strutture e sui servizi dell’AIAS;
      d. determinare i criteri organizzativi che garantiscano funzionalità, efficienza, efficacia dei processi connessi con la vita dell’AIAS nonché l’individuazione delle opportunità e delle esigenze per l’associazione stessa e i soci;
      e. emanare i regolamenti su organi e strutture dell’AIAS.
      f. Individuare, istituire e presiedere comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi;
      13.4. Se lo ritiene necessario, il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente altri poteri anche di straordinaria amministrazione
      13.5. Per i casi di indisponibilità, ovvero di assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, le sue mansioni sono svolte dal vice Presidente o, in assenza di quest’ultimo, da altro consigliere a ciò delegato dal Consiglio Direttivo.

      ART. 14 – (Tesoriere)
      14.1. Al Tesoriere spetta il compito di conservare e aggiornare i libri contabili e di predisporre i bilanci preventivo e consuntivo dell'AIAS; tutti gli altri libri sono conservati dal Segretario

      ART. 15 – (Risorse economiche)
      15.1. Le risorse economiche richieste per il conseguimento degli scopi perseguiti dall'AIAS e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione, sono costituite:
      a. dalle quote associative annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo;
      b. da eventuali proventi derivanti dalle attività associative (come: convegni, corsi, manifestazioni e analoghe iniziative);
      c. da ogni altro contributo, compresi: donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, devolvano per il raggiungimento dei fini dell'AIAS;
      d. da contributi di organismi internazionali;
      e. da altre entrate compatibili con la normativa in materia.
      15.2. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
      a. beni mobili e immobili;
      b. donazioni, lasciti o successioni.
      15.3. L'AIAS ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale di terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura e svolgano la stessa attività, ovvero altre attività istituzionali, direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
      15.4. L’AIAS ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.

      ART. 16 – (Rendiconto economico-finanziario)
      16.1. Il rendiconto economico-finanziario dell’AIAS è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
      16.2. Il rendiconto economico è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, deve essere depositato presso la sede dell’AIAS almeno 20 giorni prima dell’Assemblea annuale e può essere consultato da ogni socio.
      16.3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

      ART. 17 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
      17.1. L’eventuale scioglimento dell’AIAS è deliberato dall’Assemblea con le modalità di cui all’art
      17.2. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l’AIAS ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altro ente non commerciale che svolga un'attività istituzionale con analoghe finalità o con fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

      ART. 18 – (Disposizioni transitorie)
      18.1. Gli attuali organi dell’AIAS rimangono in carica fino alla scadenza naturale con il compito di applicare il presente Statuto. Nelle prossime elezioni il conteggio dei mandati per stabilire le condizioni di eleggibilità sarà comunque effettuato considerando le attuali e le precedenti partecipazioni agli organi.

      ART. 19 – (Disposizioni finali)
      19.2. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.


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